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2010
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I03_P1T_03
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Si
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Lombardia
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Controllo emissioni impianti industriali
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La disposizione fissa i limiti di emissione e i criteri per le autorizzazioni e gli adeguamenti degli impianti di produzione di energia in funzione delle diverse zone in cui è suddiviso il territorio regionale lombardo. Gli impianti interessati sono: impianti a focolare (caldaie), motori a combustione interna, turbogas, impianti alimentati a CDR (rifiuti non pericolosi) o a biomasse.
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DGR n. 6501 del 19 novembre 2001, Allegato C; entrata in vigore provvedimento: 10/01.
I nuovi limiti si applicano:
• per gli impianti nuovi dall’entrata in vigore;
• gli impianti esistenti si adeguano dal 31 dicembre 2008.
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2010
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I03_P1T_03
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Si
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Lombardia
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Controllo emissioni impianti industriali
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La disposizione fissa i limiti di emissione e i criteri per le autorizzazioni e gli adeguamenti degli impianti di produzione di energia in funzione delle diverse zone in cui è suddiviso il territorio regionale lombardo. Gli impianti interessati sono: impianti a focolare (caldaie), motori a combustione interna, turbogas, impianti alimentati a CDR (rifiuti non pericolosi) o a biomasse.
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DGR n. 6501 del 19 novembre 2001, Allegato C; entrata in vigore provvedimento: 10/01.
I nuovi limiti si applicano:
• per gli impianti nuovi dall’entrata in vigore;
• gli impianti esistenti si adeguano dal 31 dicembre 2008.
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2010
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I03_P0F_53
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Si
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Lombardia
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Fonti energetiche rinnovabili
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A giugno 2008 è stata approvata una nuova convenzione triennale con gli ospedali pubblici lombardi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili.
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avvio realizzazione interventi: dicembre 2008 per il programma fotovoltaico; dicembre 2009 per gli altri interventi
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2010
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I03_P0F_53
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Si
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Lombardia
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Fonti energetiche rinnovabili
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A giugno 2008 è stata approvata una nuova convenzione triennale con gli ospedali pubblici lombardi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili.
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avvio realizzazione interventi: dicembre 2008 per il programma fotovoltaico; dicembre 2009 per gli altri interventi
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2010
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I03_P0F_53
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Si
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Lombardia
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Fonti energetiche rinnovabili
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A giugno 2008 è stata approvata una nuova convenzione triennale con gli ospedali pubblici lombardi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili.
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avvio realizzazione interventi: dicembre 2008 per il programma fotovoltaico; dicembre 2009 per gli altri interventi
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2010
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I03_P0F_53
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Si
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Lombardia
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Fonti energetiche rinnovabili
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A giugno 2008 è stata approvata una nuova convenzione triennale con gli ospedali pubblici lombardi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili.
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avvio realizzazione interventi: dicembre 2008 per il programma fotovoltaico; dicembre 2009 per gli altri interventi
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2010
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I03_P1T_03
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Si
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Lombardia
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Controllo emissioni impianti industriali
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La disposizione fissa i limiti di emissione e i criteri per le autorizzazioni e gli adeguamenti degli impianti di produzione di energia in funzione delle diverse zone in cui è suddiviso il territorio regionale lombardo. Gli impianti interessati sono: impianti a focolare (caldaie), motori a combustione interna, turbogas, impianti alimentati a CDR (rifiuti non pericolosi) o a biomasse.
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DGR n. 6501 del 19 novembre 2001, Allegato C; entrata in vigore provvedimento: 10/01.
I nuovi limiti si applicano:
• per gli impianti nuovi dall’entrata in vigore;
• gli impianti esistenti si adeguano dal 31 dicembre 2008.
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2010
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I03_D1T_04
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Si
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Lombardia
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Uso razionale dell'energia
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La delibera ha stabilito nuove limitazioni all'utilizzo di alcuni combustibili in impianti di combustione ad uso civile installati nei comuni appartenenti alle "zone critiche" e agli agglomerati (di cui alla DGR 6501/01 e seguenti). In particolare ha vietato l'utilizzo dei seguenti combustibili: agglomerati di lignite, carbone da vapore, coke metallurgico e da gas, antracite, prodotti antracitosi e loro miscele, olio combustibile allo 0,3% di zolfo ed altri distillati pesanti di petrolio, emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio. L'utilizzo di tali combustibili è stato vietato a partire dal 15 ottobre 2002 per gli impianti di potenza inferiore a 0,3 MW, dal 15 ottobre 2003 per gli impianti con potenza inferiore a 1,5 MW e dal 15 ottobre 2004 per gli impianti con potenza uguale o superiore a 1,5 MW. Gli impianti di potenza uguale o superiore a 10 MW, possono continuare ad utilizzare olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ovvero emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, purché rispettino le particolari condizioni scritte in delibera. Successivi ricorsi e DGR hanno alternativamente interrotto e ripristinato la validità del divieto d’uso per l’olio combustibile allo 0,3% di zolfo. Con l’ultima delibera 17533 del 17 maggio 2004 si è definitivamente ribadito (con relazione tecnico scientifica sulle emissioni di inquinanti dalla combustione in impianti termici civili) il divieto d’uso dell’olio combustibile allo 0,3% di zolfo per uso civile nei comuni della zona critica a partire dal 1 ottobre 2004 (specifiche deroghe per impianti superiori ai 10 MW). Con d.g.r. n.2839 del 27.06.06 è stato esteso a tutta la Regione il divieto di uso di olio combustibile per uso civile. Infine con L.r. 11 dicembre 2006, n.24 è stata stabilita la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (art. 27, c.12).
A seguito di annullamento della DGR 2839/06 da parte del TAR e in attesa di pronuncia del Consiglio di Stato, è stata approvata la DGR n.10858 del 21.12.09 e successivamente approvata la L.r. n. 11 del 22.02.10.
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[...]Entrata in vigore limiti completi: 10/04 [...]
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2010
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I03_D1T_04
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Si
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Lombardia
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Uso razionale dell'energia
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La delibera ha stabilito nuove limitazioni all'utilizzo di alcuni combustibili in impianti di combustione ad uso civile installati nei comuni appartenenti alle "zone critiche" e agli agglomerati (di cui alla DGR 6501/01 e seguenti). In particolare ha vietato l'utilizzo dei seguenti combustibili: agglomerati di lignite, carbone da vapore, coke metallurgico e da gas, antracite, prodotti antracitosi e loro miscele, olio combustibile allo 0,3% di zolfo ed altri distillati pesanti di petrolio, emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio. L'utilizzo di tali combustibili è stato vietato a partire dal 15 ottobre 2002 per gli impianti di potenza inferiore a 0,3 MW, dal 15 ottobre 2003 per gli impianti con potenza inferiore a 1,5 MW e dal 15 ottobre 2004 per gli impianti con potenza uguale o superiore a 1,5 MW. Gli impianti di potenza uguale o superiore a 10 MW, possono continuare ad utilizzare olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ovvero emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, purché rispettino le particolari condizioni scritte in delibera. Successivi ricorsi e DGR hanno alternativamente interrotto e ripristinato la validità del divieto d’uso per l’olio combustibile allo 0,3% di zolfo. Con l’ultima delibera 17533 del 17 maggio 2004 si è definitivamente ribadito (con relazione tecnico scientifica sulle emissioni di inquinanti dalla combustione in impianti termici civili) il divieto d’uso dell’olio combustibile allo 0,3% di zolfo per uso civile nei comuni della zona critica a partire dal 1 ottobre 2004 (specifiche deroghe per impianti superiori ai 10 MW). Con d.g.r. n.2839 del 27.06.06 è stato esteso a tutta la Regione il divieto di uso di olio combustibile per uso civile. Infine con L.r. 11 dicembre 2006, n.24 è stata stabilita la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (art. 27, c.12).
A seguito di annullamento della DGR 2839/06 da parte del TAR e in attesa di pronuncia del Consiglio di Stato, è stata approvata la DGR n.10858 del 21.12.09 e successivamente approvata la L.r. n. 11 del 22.02.10.
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[...]Entrata in vigore limiti completi: 10/04 [...]
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2010
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I03_P0F_53
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Si
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Lombardia
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Fonti energetiche rinnovabili
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A giugno 2008 è stata approvata una nuova convenzione triennale con gli ospedali pubblici lombardi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili.
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avvio realizzazione interventi: dicembre 2008 per il programma fotovoltaico; dicembre 2009 per gli altri interventi
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2010
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I03_P0F_53
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Si
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Lombardia
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Fonti energetiche rinnovabili
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A giugno 2008 è stata approvata una nuova convenzione triennale con gli ospedali pubblici lombardi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili.
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avvio realizzazione interventi: dicembre 2008 per il programma fotovoltaico; dicembre 2009 per gli altri interventi
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2010
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I03_D1T_04
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Si
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Lombardia
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Uso razionale dell'energia
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La delibera ha stabilito nuove limitazioni all'utilizzo di alcuni combustibili in impianti di combustione ad uso civile installati nei comuni appartenenti alle "zone critiche" e agli agglomerati (di cui alla DGR 6501/01 e seguenti). In particolare ha vietato l'utilizzo dei seguenti combustibili: agglomerati di lignite, carbone da vapore, coke metallurgico e da gas, antracite, prodotti antracitosi e loro miscele, olio combustibile allo 0,3% di zolfo ed altri distillati pesanti di petrolio, emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio. L'utilizzo di tali combustibili è stato vietato a partire dal 15 ottobre 2002 per gli impianti di potenza inferiore a 0,3 MW, dal 15 ottobre 2003 per gli impianti con potenza inferiore a 1,5 MW e dal 15 ottobre 2004 per gli impianti con potenza uguale o superiore a 1,5 MW. Gli impianti di potenza uguale o superiore a 10 MW, possono continuare ad utilizzare olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ovvero emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, purché rispettino le particolari condizioni scritte in delibera. Successivi ricorsi e DGR hanno alternativamente interrotto e ripristinato la validità del divieto d’uso per l’olio combustibile allo 0,3% di zolfo. Con l’ultima delibera 17533 del 17 maggio 2004 si è definitivamente ribadito (con relazione tecnico scientifica sulle emissioni di inquinanti dalla combustione in impianti termici civili) il divieto d’uso dell’olio combustibile allo 0,3% di zolfo per uso civile nei comuni della zona critica a partire dal 1 ottobre 2004 (specifiche deroghe per impianti superiori ai 10 MW). Con d.g.r. n.2839 del 27.06.06 è stato esteso a tutta la Regione il divieto di uso di olio combustibile per uso civile. Infine con L.r. 11 dicembre 2006, n.24 è stata stabilita la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (art. 27, c.12).
A seguito di annullamento della DGR 2839/06 da parte del TAR e in attesa di pronuncia del Consiglio di Stato, è stata approvata la DGR n.10858 del 21.12.09 e successivamente approvata la L.r. n. 11 del 22.02.10.
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[...]Entrata in vigore limiti completi: 10/04 [...]
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2010
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I03_D1T_04
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Si
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Lombardia
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Uso razionale dell'energia
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La delibera ha stabilito nuove limitazioni all'utilizzo di alcuni combustibili in impianti di combustione ad uso civile installati nei comuni appartenenti alle "zone critiche" e agli agglomerati (di cui alla DGR 6501/01 e seguenti). In particolare ha vietato l'utilizzo dei seguenti combustibili: agglomerati di lignite, carbone da vapore, coke metallurgico e da gas, antracite, prodotti antracitosi e loro miscele, olio combustibile allo 0,3% di zolfo ed altri distillati pesanti di petrolio, emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio. L'utilizzo di tali combustibili è stato vietato a partire dal 15 ottobre 2002 per gli impianti di potenza inferiore a 0,3 MW, dal 15 ottobre 2003 per gli impianti con potenza inferiore a 1,5 MW e dal 15 ottobre 2004 per gli impianti con potenza uguale o superiore a 1,5 MW. Gli impianti di potenza uguale o superiore a 10 MW, possono continuare ad utilizzare olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ovvero emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, purché rispettino le particolari condizioni scritte in delibera. Successivi ricorsi e DGR hanno alternativamente interrotto e ripristinato la validità del divieto d’uso per l’olio combustibile allo 0,3% di zolfo. Con l’ultima delibera 17533 del 17 maggio 2004 si è definitivamente ribadito (con relazione tecnico scientifica sulle emissioni di inquinanti dalla combustione in impianti termici civili) il divieto d’uso dell’olio combustibile allo 0,3% di zolfo per uso civile nei comuni della zona critica a partire dal 1 ottobre 2004 (specifiche deroghe per impianti superiori ai 10 MW). Con d.g.r. n.2839 del 27.06.06 è stato esteso a tutta la Regione il divieto di uso di olio combustibile per uso civile. Infine con L.r. 11 dicembre 2006, n.24 è stata stabilita la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (art. 27, c.12).
A seguito di annullamento della DGR 2839/06 da parte del TAR e in attesa di pronuncia del Consiglio di Stato, è stata approvata la DGR n.10858 del 21.12.09 e successivamente approvata la L.r. n. 11 del 22.02.10.
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[...]Entrata in vigore limiti completi: 10/04 [...]
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2010
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I03_P0F_53
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Si
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Lombardia
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Fonti energetiche rinnovabili
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A giugno 2008 è stata approvata una nuova convenzione triennale con gli ospedali pubblici lombardi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili.
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avvio realizzazione interventi: dicembre 2008 per il programma fotovoltaico; dicembre 2009 per gli altri interventi
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2010
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I03_E5F_57
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Si
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Lombardia
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Attivita agricole
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Realizzazione di impianti agroenergetici (biogas e gassificatori) e di impianti che contribuiscono a contenere le emissioni di azoto.
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DGR n. 3908 del 27/12/06
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2010
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I03_E5F_57
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Si
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Lombardia
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Attivita agricole
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Realizzazione di impianti agroenergetici (biogas e gassificatori) e di impianti che contribuiscono a contenere le emissioni di azoto.
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DGR n. 3908 del 27/12/06
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2010
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I03_E5F_57
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Si
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Lombardia
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Attivita agricole
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Realizzazione di impianti agroenergetici (biogas e gassificatori) e di impianti che contribuiscono a contenere le emissioni di azoto.
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DGR n. 3908 del 27/12/06
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2010
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I03_E5F_57
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Si
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Lombardia
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Attivita agricole
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Realizzazione di impianti agroenergetici (biogas e gassificatori) e di impianti che contribuiscono a contenere le emissioni di azoto.
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DGR n. 3908 del 27/12/06
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2010
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I03_D1T_04
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Si
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Lombardia
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Uso razionale dell'energia
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La delibera ha stabilito nuove limitazioni all'utilizzo di alcuni combustibili in impianti di combustione ad uso civile installati nei comuni appartenenti alle "zone critiche" e agli agglomerati (di cui alla DGR 6501/01 e seguenti). In particolare ha vietato l'utilizzo dei seguenti combustibili: agglomerati di lignite, carbone da vapore, coke metallurgico e da gas, antracite, prodotti antracitosi e loro miscele, olio combustibile allo 0,3% di zolfo ed altri distillati pesanti di petrolio, emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio. L'utilizzo di tali combustibili è stato vietato a partire dal 15 ottobre 2002 per gli impianti di potenza inferiore a 0,3 MW, dal 15 ottobre 2003 per gli impianti con potenza inferiore a 1,5 MW e dal 15 ottobre 2004 per gli impianti con potenza uguale o superiore a 1,5 MW. Gli impianti di potenza uguale o superiore a 10 MW, possono continuare ad utilizzare olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ovvero emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, purché rispettino le particolari condizioni scritte in delibera. Successivi ricorsi e DGR hanno alternativamente interrotto e ripristinato la validità del divieto d’uso per l’olio combustibile allo 0,3% di zolfo. Con l’ultima delibera 17533 del 17 maggio 2004 si è definitivamente ribadito (con relazione tecnico scientifica sulle emissioni di inquinanti dalla combustione in impianti termici civili) il divieto d’uso dell’olio combustibile allo 0,3% di zolfo per uso civile nei comuni della zona critica a partire dal 1 ottobre 2004 (specifiche deroghe per impianti superiori ai 10 MW). Con d.g.r. n.2839 del 27.06.06 è stato esteso a tutta la Regione il divieto di uso di olio combustibile per uso civile. Infine con L.r. 11 dicembre 2006, n.24 è stata stabilita la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (art. 27, c.12).
A seguito di annullamento della DGR 2839/06 da parte del TAR e in attesa di pronuncia del Consiglio di Stato, è stata approvata la DGR n.10858 del 21.12.09 e successivamente approvata la L.r. n. 11 del 22.02.10.
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[...]Entrata in vigore limiti completi: 10/04 [...]
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I03_D1T_04
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Si
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Lombardia
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Uso razionale dell'energia
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La delibera ha stabilito nuove limitazioni all'utilizzo di alcuni combustibili in impianti di combustione ad uso civile installati nei comuni appartenenti alle "zone critiche" e agli agglomerati (di cui alla DGR 6501/01 e seguenti). In particolare ha vietato l'utilizzo dei seguenti combustibili: agglomerati di lignite, carbone da vapore, coke metallurgico e da gas, antracite, prodotti antracitosi e loro miscele, olio combustibile allo 0,3% di zolfo ed altri distillati pesanti di petrolio, emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio. L'utilizzo di tali combustibili è stato vietato a partire dal 15 ottobre 2002 per gli impianti di potenza inferiore a 0,3 MW, dal 15 ottobre 2003 per gli impianti con potenza inferiore a 1,5 MW e dal 15 ottobre 2004 per gli impianti con potenza uguale o superiore a 1,5 MW. Gli impianti di potenza uguale o superiore a 10 MW, possono continuare ad utilizzare olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ovvero emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, purché rispettino le particolari condizioni scritte in delibera. Successivi ricorsi e DGR hanno alternativamente interrotto e ripristinato la validità del divieto d’uso per l’olio combustibile allo 0,3% di zolfo. Con l’ultima delibera 17533 del 17 maggio 2004 si è definitivamente ribadito (con relazione tecnico scientifica sulle emissioni di inquinanti dalla combustione in impianti termici civili) il divieto d’uso dell’olio combustibile allo 0,3% di zolfo per uso civile nei comuni della zona critica a partire dal 1 ottobre 2004 (specifiche deroghe per impianti superiori ai 10 MW). Con d.g.r. n.2839 del 27.06.06 è stato esteso a tutta la Regione il divieto di uso di olio combustibile per uso civile. Infine con L.r. 11 dicembre 2006, n.24 è stata stabilita la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (art. 27, c.12).
A seguito di annullamento della DGR 2839/06 da parte del TAR e in attesa di pronuncia del Consiglio di Stato, è stata approvata la DGR n.10858 del 21.12.09 e successivamente approvata la L.r. n. 11 del 22.02.10.
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[...]Entrata in vigore limiti completi: 10/04 [...]
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