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MISURE DI RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
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Anno
2011
Codice M.R.
I03_D1T_04**
Regione / Provincia Autonoma
Lombardia
Tipo Misura
Uso razionale dell'energia
Denominazione
Divieto uso olio combustibile e altri combustibili in ambito civile
Descrizione
La delibera ha stabilito nuove limitazioni all'utilizzo di alcuni combustibili in impianti di combustione ad uso civile installati nei comuni appartenenti alle "zone critiche" e agli agglomerati (di cui alla DGR 6501/01 e seguenti). In particolare ha vietato l'utilizzo dei seguenti combustibili: agglomerati di lignite, carbone da vapore, coke metallurgico e da gas, antracite, prodotti antracitosi e loro miscele, olio combustibile allo 0,3% di zolfo ed altri distillati pesanti di petrolio, emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio. L'utilizzo di tali combustibili è stato vietato a partire dal 15 ottobre 2002 per gli impianti di potenza inferiore a 0,3 MW, dal 15 ottobre 2003 per gli impianti con potenza inferiore a 1,5 MW e dal 15 ottobre 2004 per gli impianti con potenza uguale o superiore a 1,5 MW. Gli impianti di potenza uguale o superiore a 10 MW, possono continuare ad utilizzare olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ovvero emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, purché rispettino le particolari condizioni scritte in delibera. Successivi ricorsi e DGR hanno alternativamente interrotto e ripristinato la validità del divieto d’uso per l’olio combustibile allo 0,3% di zolfo. Con l’ultima delibera 17533 del 17 maggio 2004 si è definitivamente ribadito (con relazione tecnico scientifica sulle emissioni di inquinanti dalla combustione in impianti termici civili) il divieto d’uso dell’olio combustibile allo 0,3% di zolfo per uso civile nei comuni della zona critica a partire dal 1 ottobre 2004 (specifiche deroghe per impianti superiori ai 10 MW). Con d.g.r. n.2839 del 27.06.06 è stato esteso a tutta la Regione il divieto di uso di olio combustibile per uso civile. Infine con L.r. 11 dicembre 2006, n.24 è stata stabilita la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (art. 27, c.12). A seguito di annullamento della DGR 2839/06 da parte del TAR e in attesa di pronuncia del Consiglio di Stato, è stata approvata la DGR n.10858 del 21.12.09 e successivamente approvata la L.r. n. 11 del 22.02.10.
Livello amministrativo
Regionale
Rif Legge
approvazione DGR: 05/04; entrata in vigore limiti completi: 10/04; sanzione pecuniaria: l.r. 16/05; estensione divieto a tutta la Regione: DGR n. 2839 del 27.06.06; a seguito di annullamento della DGR 2839/06 da parte del TAR e in attesa di pronuncia del Consiglio di Stato, è stata approvata DGR n. 10858 del 21.12.09 dicembre e successivamente approvata la l.r. n. 11 del 22.02.10
Calendario di attuazione
approvazione DGR: 05/04; entrata in vigore limiti completi: 10/04; sanzione pecuniaria: l.r. 16/05; estensione divieto a tutta la Regione: DGR n. 2839 del 27.06.06; a seguito di annullamento della DGR 2839/06 da parte del TAR e in attesa di pronuncia del Consiglio di Stato, è stata approvata DGR n. 10858 del 21.12.09 dicembre e successivamente approvata la l.r. n. 11 del 22.02.10
Tipo di misura
Tecnico
Carattere normativo?
si
Scala temporale della riduzione
Breve termine, Medio termine
Settore o settori interessati
Attivita comm/domestiche
Scala spaziale
delle
fonti interessate
Regionale
Indicatore
stime aggiornate dell'inventario emissioni (INEMAR) - anagrafica impianti di Comuni e Province
Pubblicato
Si
MISURE DI RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA